Fattori di rischio personali
Dal punto di vista della sicurezza, alcune condizioni personali (patologiche e no) dei singoli lavoratori non sono fattori di rischio in sé, ma lo diventano quando producono un aumento del rischio oggettivo cui sono esposti i colleghi nelle stesse circostanze lavorative - comprese le azioni da compiere negli eventi emergenziali.
Disabilità. Il riferimento normativo fondamentale sul tema della tutela e dell’inclusione sociale delle persone disabili è la Legge-quadro n. 104/1992 , tuttora in vigore.
Il Servizio di sicurezza dell’Istituto ha il dovere di valutare tutti i rischi conseguenti alla presenza di persone disabili, e di attuare misure integrative/alternative di prevenzione e protezione ritenute necessarie per contenere il rischio per il lavoratore o studente disabile almeno agli stessi livelli degli altri.
L'intero Sistema della sicurezza collabora con il DS per creare - per quanto possibile - una cultura condivisa di problem solving rispetto all’emergere di necessità non prevedibili.
Il lavoratore disabile è sottoposto a sorveglianza sanitaria, e con le opportune certificazioni mediche ottiene se necessario un mansionario ridotto/sostenibile.
Stato di gravidanza. Le lavoratrici in stato di gravidanza sono per legge dichiarate temporaneamente non idonee a svolgere lavori pericolosi, faticosi e insalubri, così come identificati dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.
Nella valutazione dei rischi vanno quindi indicati anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in fase di allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione adottate a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al RLS.
Le lavoratrici in stato di gravidanza sono tenute a darne pronta comunicazione
all’Istituto, corredata da certificazione medica.
Condizioni di dipendenza. L’uso/abuso di sostanze nocive (tabacco, alcol, stupefacenti) è un fenomeno che interessa le attività lavorative in quanto direttamente incidente sulla salute e la sicurezza dei lavoratori; è pertanto oggetto di valutazione all’interno della predisposizione delle misure di sicurezza.
La stessa attenzione si estende all’utenza scolastica.
Il fumo di tabacco e derivati è notoriamente causa di gravi malattie, soprattutto all'apparato respiratorio e circolatorio.
Dal 1975 esistono norme sempre più restrittive in materia di fumo nei locali pubblici. In osservanza della legge vigente, vale il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, senza distinzione di destinazione, di accesso e di uso.
Il consumo di alcol e sostanze stupefacenti /psicotrope causa, oltre agli effetti acuti e cronici sulla salute del lavoratore, l'aumento della possibilità di incidenti durante l'attività lavorativa e negli spostamenti; la diminuzione dell'attenzione e della capacità di sorveglianza dei minori affidati; la possibile alterazione della personalità e della modalità di interazione.
La lotta generale alle tossicodipendenze ha un punto fermo nel DPR n.309/1990; in materia di alcol e problemi correlati si cita la Legge-quadro n.125/2001.
Ultima revisione il 17-09-2024