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Introduzione al DVR

 

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) contiene una relazione su tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dell’Istituto, derivanti dagli ambienti di lavoro, dalle attività svolte, dal contesto territoriale e dalle condizioni di salute e personali dei lavoratori stessi.
Il DVR contiene altresì le misure di prevenzione e protezione attuate, i dispositivi di protezione adottati, il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e le procedure relative, il programma di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori esposti a rischi specifici.

La redazione del DVR avviene in ottemperanza del  D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (“TUS” o "TUSSL") coordinato con il D.Lgs. n.106/2009,  che integra e sostituisce lo storico D.Lgs. 626/1994 e altre normative. 
Per il testo integrale del TUS con le ultime modifiche e integrazioni vedi www.ispettorato.gov.it  .

  • Il DVR è essenzialmente un documento di lavoro del Servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto, che ne regola l'accesso da parte di altri soggetti; per giurispudenza prevalente non è considerato uno dei documenti amministrativi cui si applica la Legge n.241/1990 sulla trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione. 
  • Il DVR è a disposizione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del Medico competente, delle Autorità e degli Enti pubblici aventi causa.
  • Estrattidel DVR vengono diffusi tra i lavoratori per loro necessaria informazione.

La valutazione dei rischi si estende e si applica
- ai plessi, agli edifici, ai locali e agli spazi di pertinenza dell’Istituto, definita secondo gli accordi del Dirigente scolastico con la Città Metropolitana di Genova proprietaria degli edifici; 
- a tutte le attività lavorative e generali svolte nell’ambito dell’Istituto; 
- a tutti i lavoratori dipendenti, di ogni categoria e a qualsiasi titolo; 
- in modo generale (o limitatamente specifico) agli studenti frequentanti l’Istituto, ai visitatori, al personale tecnico esterno e ai fornitori di beni e servizi.

Ultima revisione il 08-10-2024